STATUTO NAZIONALE
“Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PREMESSA
“Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale” è un’associazione fondata sui valori universali di uguaglianza, giustizia, libertà, fraternità, aperta alla libera ed egualitaria partecipazione di donne e uomini di ogni parte del mondo, animati dalla volontà di cooperare per il progresso mondiale. Il Movimento si riconosce nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.
Art. 1
“Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale” è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 autonoma e pluralista, che persegue le seguenti finalità:
I. Rispetto e cura per la Comunità della Vita:
1. Rispettare la Terra e la vita in tutta la sua diversità.
2. Prendersi cura della comunità della vita con comprensione, compassione e amore.
3. Costruire società democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche.
4. Proteggere la generosità e la bellezza della Terra per le generazioni presenti e future.
II. Integrità ecologica:
5. Proteggere e ripristinare l'integrità dei sistemi ecologici della Terra, con particolare attenzione alla diversità biologica e ai processi naturali che sostengono la vita.
6. Prevenire i danni come metodo migliore di protezione ambientale e, quando la conoscenza è limitata, applicare un approccio precauzionale.
7. Adottare modelli di produzione, consumo e riproduzione che salvaguardino le capacità rigenerative della Terra, i diritti umani e il benessere della comunità.
8. Promuovere lo studio della sostenibilità ecologica e promuovere lo scambio aperto e l'ampia applicazione delle conoscenze acquisite.
III. Giustizia sociale ed economica:
9. Sradicare la povertà come imperativo etico, sociale e ambientale.
10. Garantire che le attività e le istituzioni economiche a tutti i livelli promuovano lo sviluppo umano in modo equo e sostenibile.
11. Affermare l'uguaglianza di genere e l'equità come prerequisiti per lo sviluppo sostenibile e garantire l'accesso universale all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alle opportunità economiche.
12. Sostenere il diritto di tutti, senza discriminazioni, a un ambiente naturale e sociale favorevole alla dignità umana, alla salute fisica e al benessere spirituale, con un'attenzione speciale ai diritti delle popolazioni indigene e delle minoranze.
IV. Democrazia, nonviolenza e pace:
13. Rafforzare le istituzioni democratiche a tutti i livelli e fornire trasparenza e responsabilità nella governance, partecipazione inclusiva al processo decisionale e accesso alla giustizia.
14. Integrare nell'istruzione formale e nell'apprendimento permanente le conoscenze, i valori e le competenze necessarie per uno stile di vita sostenibile.
15. Trattare tutti gli esseri viventi con rispetto e considerazione.
16. Promuovere una cultura di tolleranza, nonviolenza e pace.
“Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale” si organizza come una federazione nazionale e internazionale di associazioni, circoli, gruppi, organismi non-profit accomunati da un impegno collettivo per il perseguimento delle sue sopra elencate finalità.
Art. 2
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.
L'associazione “Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale” ha sede legale a Marina di Gioiosa Ionica (RC) – Calabria, Italia; può istituire rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all’estero.
Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo dall'assemblea dei soci all'unanimità. In tal caso il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad associazioni o enti senza scopo di lucro con finalità assistenziali e di interesse generale analoghe a quelle dell’associazione “Cittadini del mondo uniti”, in conformità con quanto previsto all’ art.111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n.917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.
TITOLO II - la forma associativa
Art. 3
“Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale” associa singoli cittadini, circoli, associazioni, enti che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali prefissati e che si riconoscono ed accettano il presente statuto. L’adesione dei soci collettivi a “Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale” non modifica la loro fisionomia giuridica, né riguarda la loro autonomia amministrativa. Il numero dei soci è illimitato e chiunque si riconosca nel presente statuto può aderire a “Cittadini del mondo uniti” indipendentemente dalla propria appartenenza etnica, politica, religiosa, dalla propria nazionalità o identità sessuale.
L'adesione di una associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci della associazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del Comitato Territoriale.
La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di “Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale”, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Art. 4
Gli associati hanno diritto a:
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 5
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:
- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Art. 6
La struttura organizzativa di “Citizens of the world let’s unite – Federazione Internazionale” in Italia si articola su tre livelli: a) i Comitati Territoriali; b) i Comitati Regionali; c) il Comitato Nazionale. Ogni livello organizzativo ha propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, cosi come ogni socio collettivo. Tutte le istanze: Comitati territoriali, Comitati Regionali e soci collettivi rispondono esclusivamente con i propri fondi delle obbligazioni contratte direttamente.
Art. 7
Il Comitato Territoriale, di norma a carattere provinciale, si costituisce come il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni e organizzazioni sociali presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di indirizzo e di controllo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il comitato territoriale verifica il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti lesivi dell'immagine e del ruolo dell'associazione da parte di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da un Comitato di norma si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso il Comitato partecipando a attività, iniziative, campagne, etc, deve essere garantito, con forme e procedure adeguate, l'accesso alla partecipazione e ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata ai singoli Comitati sulla base delle loro peculiari caratteristiche e specificità.
Art. 8
Sono organi del Comitato territoriale : a) Il Congresso territoriale, b) il Comitato direttivo, c) il Presidente.
Il Congresso territoriale si svolge di norma ogni tre anni ed è preparato dalle assemblee di base regolate dalle norme stabilite dal regolamento. Al Congresso Territoriale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle basi associative. Ogni delegato ha diritto ad un voto, e non sono previste deleghe. Il Congresso Territoriale è convocato dal Comitato Direttivo e delibera sugli argomenti per i quali stata richiesta la convocazione. Il Congresso territoriale elegge il Comitato Direttivo territoriale, e i delegati al congresso regionale o Nazionale.
Il Comitato Direttivo territoriale è il massimo organo di direzione e di organizzazione sul territorio dell’associazione. Il Comitato direttivo territoriale elegge il Presidente, il segretario e il tesoriere.
Il Presidente territoriale esercita la direzione dell’associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi.
Art. 9
Il Comitato Regionale esercita la promozione e il coordinamento dell’associazione nella propria Regione ed esprime l’insieme dei Comitati territoriali. Il Comitato territoriale opera per promuovere la socialità e la crescita culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità locale con la realizzazione di attività socio-culturali. Il Comitato Regionale stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti pubblici o privati, e con esperienze associative, culturali, politiche, economiche ed istituzionali. Gestisce il tesseramento a livello regionale in rapporto con i Comitati territoriali. Fornisce assistenza e servizi culturali ai propri soci, compresi servizi amministrativi e di consulenza.
Art. 10
Sono organi del Comitato Regionale : a) Il Congresso Regionale, b) il Comitato direttivo, c) il Presidente.
Il Congresso Regionale si svolge di norma ogni tre anni ed è regolato dalle norme stabilite dal regolamento nazionale. Al Congresso Regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Comitati territoriali. Ogni delegato ha diritto ad un voto, e non sono previste deleghe. Il Congresso Regionale è convocato dal Comitato Direttivo Regionale e delibera sugli argomenti per i quali stata richiesta la convocazione. Il Congresso Regionale elegge il Comitato Direttivo Regionale, e i delegati al Congresso Nazionale.
Il Comitato Direttivo Regionale è il massimo organo di direzione e di organizzazione dell’associazione a livello Regionale. Il Comitato direttivo Regionale elegge il Presidente, il segretario e il tesoriere.
Il Presidente Regionale esercita la direzione dell’associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi.
Art. 11
Sono organi dell'associazione nazionale: il Congresso Nazionale, il Consiglio nazionale, la direzione nazionale e il presidente.
Art. 12
Il Congresso Nazionale ha il compito di definire le linee generali e di programma dell’associazione, di eleggere il Consiglio Nazionale e il Collegio dei revisori e dei garanti. Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni tre anni ed è preparato dalle assemblee congressuali territoriali e regionali secondo le norme stabilite dalla Direzione Nazionale. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta motivata di 1/3 dei comitati regionali o territoriali che rappresentano almeno 1/3 dei soci.
Art. 13
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di direzione dell’associazione tra un congresso e l’altro. Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi membri nella proporzione massima di 1/4 in aumento e 1/4 in sostituzione.
Il Consiglio Nazionale è sede di discussione, di proposte e di decisioni, oltre ché organo atto ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo e ad eleggere la Direzione Nazionale, il Presidente Nazionale, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, il Consiglio è l’organo che indice il Congresso Nazionale.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almento tre volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Art. 14
La direzione Nazionale organizza e dirige le attività dell'Associazione. E’ presieduta dal Presidente Nazionale ed ha il compito di predisporre ed elaborare le modalità realizzative delle politiche di programma. La direzione Nazionale predispone la proposta di bilancio preventivo ed elabora il bilancio consuntivo, nomina i responsabili dei dipartimenti e decide sulla costituzione di commissioni di lavoro, consorzi ed aziende di produzione e servizio. Può nominare ed eleggere al suo interno una segreteria che affianchi il Presidente nei compiti di direzione dell’associazione. La Direzione garantisce la funzionalità dei servizi nazionali e della sede centrale. La direzione può promuovere coordinamenti di settore con compiti di promozione verso specifici campo dell’associazione, e costituire centri studi e di consulenza ai soci. La Direzione è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei membri. Le deliberazioni della direzione sono prese a maggioranza.
Art. 15
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso secondo criteri stabiliti in quella sede.
Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale; convoca e presiede la Presidenza Nazionale che è eletta dal Consiglio su sua proposta;
Il Presidente rappresenta l'associazione in giudizio e verso terzi. Ha la rappresentanza della associazione per tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ha l'uso della firma sociale ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciando quietanza liberatoria e a conferire procure speciali per il compimento di singoli atti. Il Presidente - o un suo delegato - è autorizzato a stipulare con qualunque istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all’associazione, compreso il fido bancario. Il presidente potrà, in esecuzione di apposita delibera della Direzione Nazionale, acquistare, permutare, vendere beni mobili e immobili. In caso di impedimento le mansioni spettano al Vice Presidente.
Art. 16
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito di:
● interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
● emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
● verificare la conformità degli statuti dei comitati;
● dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
● dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il collegio nazionale dei garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Art. 17
Ogni organismo di direzione nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale.
In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale, su proposta del collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.
Art.18
Il patrimonio della associazione è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; le eccedenze degli esercizi annuali; erogazioni, donazioni e lasciti; partecipazioni societarie.
Art. 19
Le fonti di finanziamento dell’associazione sono: le quote annuali dei soci; i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; i contributi pubblici e dei privati.
Art. 20
L'esercizio sociale si svolge di norma dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo é deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva é vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuove attrezzature.
Art. 21
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti. Le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dalla Assemblea; essi giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.